Ricetta Elettronica – farmaci stupefacenti e psicotropi

Ricetta Elettronica – farmaci stupefacenti e psicotropi

Precisazioni della FNOVI – Prescrizione Elettronica

Precisazioni della FNOVI in merito alla Prescrizione Elettronica dei farmaci stupefacenti e psicotropi

Roma, 12 dicembre 2018

Prot. n. 6765/2018/F/

Avendo appreso della diffusione, a cura di Federfarma, di istruzioni operative in favore di propri associati a proposito dell’obbligo della tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari, la scrivente Federazione ha valutato utile fornire precisazioni atte ad evitare disguidi nella prescrizione elettronica del farmaco veterinario, con particolare riferimento alla prescrizione tramite REV di farmaci c.d. “stupefacenti”.

È ora noto ai medici veterinari che tale prescrizione rimarrà cartacea su ricetta a “ricalco ministeriale in duplice copia” anche dopo l’introduzione della REV.

Tale modalità di prescrizione si riferisce ai farmaci stupefacenti ex Tab. IIA (ad esempio morfina, metadone, ketamina, fentanyl ecc). Tutti gli altri farmaci appartenenti alle tabelle B (ex allegato IIIB) come fenobarbital e butorfanolo, C e D (es: benzodiazepine incluso il midazolam) saranno – secondo le norme appena istituite a seguito della messa in opera della REV – prescrivibili in elettronico mentre richiederebbero la ricetta non ripetibile firmata e timbrata dal medico veterinario (ad es Soliphen) in ossequio al DPR 309/90.

Il farmacista, seguendo tale obbligo deve a tutt’oggi ricevere la ricetta non ripetibile timbrata e firmata dal medico prescrittore, sia esso chirurgo o veterinario.

L’indicazione che la FNOVI intende dare a tutti i medici veterinari iscritti agli Albi professionali è quella di sperimentare la REV prescrivendo con tale modalità tutti i farmaci che i prontuari allegati consentono di prescrivere, ad esclusione di tutti gli stupefacenti per i quali continuerà a compilare il cartaceo, come previsto finora: duplice a ricalco ministeriale (es metadone) o non ripetibile firmata e timbrata (es fenobarbital) fino alla scadenza del 31/12/2018 salvo diversa indicazione Ministeriale eventualmente pervenuta nel frattempo.

Se a partire dal 1/1/2019 la Federazione e di conseguenza i medici veterinari non avranno avuto diversa indicazione dall’Autorità Competente, partirà la prescrizione per i farmaci stupefacenti delle tabelle B, C, D (es fenobarbital, butorfanolo, benzodiazepine) con il sistema REV come previsto già da ora dal Ministero.

Quanto fin qui precisato è apparso necessario per rispondere alle indicazioni fornite da Federfarma che ha invece indicato l’obbligo di evadere la ricetta per i farmaci delle Tabelle B, C e D in ricetta firmata e timbrata: questa circostanza sembra idonea a provocare un contrasto, non voluto ma subito da entrambe le categorie professionali sanitarie coinvolte, che porrebbe in grave difficoltà il proprietario e soprattutto il paziente bisognoso del medicinale per una cura o per la terapia del dolore.

Onde evitare tale spiacevole situazione, non essendo a tutt’oggi obbligatoria la prescrizione elettronica veterinaria, ma caldamente suggerita a scopo sperimentale, la FNOVI suggerisce di procedere nella maniera sopraindicata fino all’emanazione di disposizioni definitive e comunque fino e non oltre il 31/12/2018. Decorso questo termine, in assenza di chiarimenti, varrà la prescrizione REV come predisposta a seguito dell’entrata in vigore della legge sulla tracciabilità del farmaco veterinario (Legge 20 novembre 2017 n. 167).

Il Presidente FNOVI

Dott. Gaetano Penocchio